Requisiti dimensionali dell’impresa: sì alla prova attraverso strumenti alternativi

La nozione di impresa minore è sovrapponibile a quella dell’imprenditore “sotto soglia” di cui alla legislazione previgente. Laddove l’impresa non possegga congiuntamente i criteri dimensionali previsti dall’art. 2CCII non può essere qualificata minore e viene, conseguentemente, esclusa dalla disciplina del sovraindebitamento. Il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ha un effetto devolutivo pieno. Pertanto, il ricorrente può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1 lett. d), CCII. La prova non deve essere fornita unicamente attraverso la produzione dei bilanci di esercizio, ma anche facendo ricorso a strumenti probatori alternativi. Questo è quanto affermato dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2510 del 15 luglio 2025.

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