Se manca il danno non c’è responsabilità del notaio

L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i suoi obblighi è accoglibile se e nei limiti in cui sussista effettivamente un danno, onde è necessario valutare se i clienti avrebbero, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 24344/2025.

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