Rifiuti edili nelle parti comuni: ok al provvedimento d’urgenza contro l’appaltatore
Quando un’impresa appaltatrice abbandona rifiuti edili, macerie o materiali di risulta nelle parti comuni di un caseggiato, i condomini si trovano a dover convivere con ostacoli fisici, rischi igienico-sanitari e un evidente degrado del contesto abitativo, senza averne alcuna responsabilità: in questi casi, però, la legge offre strumenti di tutela immediata per ripristinare l’accessibilità degli spazi, garantire l’igiene ambientale e imporre all’impresa la rimozione dei materiali abbandonati. Il Tribunale di Varese, con l’ordinanza del 30 luglio 2025, ha precisato che la presenza di rifiuti edili abbandonati nel giardino condominiale da un’impresa appaltatrice, con ricadute negative sulla sicurezza, sul decoro e sulla fruibilità delle parti comuni, legittima l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con conseguente condanna dell’impresa alla rimozione dei materiali e possibilità di imporre una penale giornaliera ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. qualora l’ordine non venga eseguito.