Associazione avvocati: gli studi legali possono farsi rappresentare dinanzi ai giudici UE dai propri soci

Uno studio legale associato può essere rappresentato dinanzi ai giudici dell’Unione europea anche da un proprio socio avvocato, diverso dal suo legale rappresentante. Lo ha affermato la Corte di Giustizia, adottando un’interpretazione estensiva del mandato di rappresentanza e riconoscendo in tal modo l’indipendenza del professionista/socio avvocato rispetto allo studio di cui fa parte: è stata così accolta l’impugnazione dello Studio Legale U. e N. e annullata di conseguenza l’ordinanza del Tribunale Ue del 10 ottobre 2022 nella causa T‑389/22. Altresì, la Corte ha sottolineato che il Tribunale Ue, qualora avesse ritenuto che il requisito dell’indipendenza non fosse soddisfatto, avrebbe dovuto, prima di constatare l’irricevibilità del ricorso, invitare il ricorrente a designare un nuovo avvocato. Il caso è nato a seguito della richiesta dello studio, presentata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), di decadenza del marchio denominativo Ue «U. e N.» per tutti i servizi per i quali tale marchio era stato registrato: con la sua decisione l’Euipo aveva accolto la domanda, escludendo però i «servizi legali».

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