Nuovo codice contratti: il prestito del fatturato specifico è avvalimento operativo, non di garanzia
L’art. 104 del nuovo codice dei contratti, che disciplina l’avvalimento contempla solo l’avvalimento tecnico – operativo, mentre non è applicabile all’avvalimento di garanzia, potendosi consentire, comunque, con disposizione autoesecutive, un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economici – finanziari non posseduti dall’operatore economico. Il fatturato specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del D.lgs. n. 36 del 2023, è un requisito tecnico – professionale, e il relativo contratto di avvalimento deve avere natura ‘operativa’ e, quindi, richiedere l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 settembre 2025, n. 7281.