Mutuo solutorio: confermata dalla Cassazione la piena validità

In tema di mutuo, il c.d. mutuo solutorio si perfeziona con l’accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario, che ne acquisisce la disponibilità giuridica, indipendentemente dal loro immediato impiego per l’estinzione di debiti pregressi. Il mutuo solutorio non costituisce figura contrattuale atipica, avendo il relativo sintagma mera valenza descrittiva del particolare utilizzo delle somme mutuate. L’accredito delle somme sul conto del mutuatario integra la datio rei propria del mutuo, escludendo la configurabilità di un pactum de non petendo per mancanza di effettivo spostamento patrimoniale. La destinazione delle somme mutuate al pagamento di debiti pregressi non comporta nullità o illegittimità del contratto, potendo rilevare, se del caso, soltanto ai fini dell’inefficacia verso i terzi ex artt. 2901 c.c. e 67 l. fall. In particolare, nel mutuo fondiario, la finalizzazione delle somme erogate al ripianamento di passività pregresse non determina mancanza di causa, essendo la causa del contratto costituita dall’immediata disponibilità della somma a fronte della garanzia ipotecaria e dell’obbligo di restituzione. Così ha stabilito l’ordinanza della Corte di cassazione n. 27077 del 9 ottobre 2025.

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