Il divieto di esportare embrioni in un paese che autorizza il concepimento post mortem non viola la CEDU

Pronunciandosi su due casi “francesi” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria francese di negare alle ricorrenti la possibilità di esportare gameti ed embrioni dei rispettivi partner defunti, esportazione verso la Spagna, ove le due donne intendevano sottoporsi a PMA, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 14 settembre 2023 (nn. 22296/20 e 37138/20) ha escluso che il diniego opposto dall’autorità giudiziaria francese violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Le due cause esaminate, in particolare, riguardavano il divieto di esportare lo sperma del marito defunto quanto alla prima ricorrente, e gli embrioni fecondati con il liquido seminale del marito defunto quanto alla seconda ricorrente, in Spagna, paese in cui era consentita la inseminazione artificiale post mortem.

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